http://isoladellefemminedaliberare.blogspot.com/2007/11/italcementi-di-isola-delle-femmine-laia.html ISOLA DELLE FEMMINE ITALCEMENTI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CHI PARTECIPA? - 21/nov/2007 Comitato Isola Pulita - www.isolapulita.it 21 novembre 2007 Assessorato Territorio Ambiente Regione Sicilia Conferenza Servizi nell'ambito Autorizzazione Integrata Ambientale, richiesta dalla Italcementi di Isola delle Femmine Il mancato invito della soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali alla Conferenza di Servizi pregiudica la legittimità stessa della Conferenza, ciò in considerazione del fatto che l'intero paese di Isola delle Femmine è sotto tutela paesaggistica. E' forte la preoccupazione delle associazioni ambientaliste che non vengano rispettate tutte le norme Comunitarie Nazionali e Regionali che disciplinano la materia AMBIENTE, AUTORIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SALUTE. In considerazione di quanto di sta profilando il movimento ambientaliste si è attivato con interrogazioni esposti e denunce alle autorità competenti, tra cui L'assessore Territorio e Ambiente Regione Sicilia Rosanna Interlandi DIRETTIVA 96/61/CE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ....... 8. considerando che lo scopo di un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, tenendo conto della gestione dei rifiuti ogniqualvolta possibile e, altrimenti, la loro riduzione al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; Articolo 8 Decisioni Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dalla presente direttiva oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità. Ogni autorizzazione concessa o modificata deve includere le modalità previste per la protezione di aria, acqua e terreno di cui alla presente direttiva. http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=it&numdoc=31996L0061&model=guichett La comunità Europea con una sua direttiva 92/42/95 ha individuato tre siti S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) Raffo Rosso, Valle Sagana, Monte Cuccio. Entro questa area considerata ad Alta Protezione Ambientale la Italcementi svolge attività estrattiva. L’ Alta Protezione Ambientale comporta salvaguardia e conservazione dei siti S.I.C., che molto probabilmente viene messa in discussione con la presenza della Italcementi con la sua attività estrattiva. La conferenza di servizi che si svolgerà il giorno 21 novembre dovrà tener conto della incidenza ambientale esercitata dalla attività estrattiva. Inoltre nelle adiacenze dei S.I.C.(ITA020023 Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana - Torretta, Isola delle Femmine,Palermo, Capaci, Carini, Monreale,Giardinello, Montelepre) si trova un deposito a cielo aperto per lo stoccaggio di pet-coke della Italcementi. http://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree protette/2005/sicilia da 21feb2005.htm http://www.isolapulita.it 21 novembre 2007 Assessorato Territorio Ambiente Regione Sicilia Conferenza Servizi nell'ambito Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalla Italcementi di Isola delle Femmine Il mancato invito della soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali alla Conferenza di Servizi pregiudica la legittimità stessa della Conferenza, ciò in considerazione del fatto che l'intero paese di Isola delle Femmine è sotto tutella paesaggistica. Non rispettate tutte le norme Comunitarie Nazionali e Regionali che disciplinano la materia della qualità dell'aria. Vivace e forte protesta del movimento ambientaliste con interrogazioni esposti e denunce alle autorità competenti, tra cui L'assessore Territorio e Ambiente Regione Sicilia Rosanna Interlandi. http://www.isolapulita.it La conferenza di servizi 3. Indizione e composizione della conferenza 3.1. Quando convocare la conferenza, chi deve convocarla e chi deve prendervi parte. Allorché il ricorso alla conferenza di servizi sia risultato necessario e cioè, in primis quando su un tema o su uno specifico progetto occorre acquisire – per legge statale, regionale o per altra norma di livello inferiore – il parere, il nullaosta, il permesso, l’autorizzazione o comunque l’assenso di più amministrazioni pubbliche (quali, ad esempio, l’Azienda Sanitaria Locale, la Provincia, l’Agenzia dell’ambiente regionale, ove istituita, la Soprintendenza ai beni culturali ovvero il Comune nel cui ambito territoriale ricade il progetto, ecc.) e tali atti non siano pervenuti entro 30 giorni4 dalla ricezione della relativa richiesta, va convocata in modo formale la conferenza tenendo presenti le seguenti innovazioni apportate dall’art.10 della Legge n. 15 recentemente approvata: a – la prima riunione della conferenza è convocata entro 15 giorni dall’indizione, ovvero nei casi di particolare complessità dell’istruttoria, entro 30 giorni. b – La convocazione deve pervenire agli invitati (anche per via telematica o informatica) almeno 5 giorni (in luogo dei 10 prima previsti) antecedenti la data della seduta. La conferenza è indetta dal responsabile del procedimento qualora il medesimo abbia la competenza in base all’ordinamento dell’amministrazione convocante ad assumere l’atto finale; in caso contrario l’indizione della conferenza compete a chi è abilitato a sottoscrivere l’atto conclusivo del procedimento. È appena il caso di sottolineare che per individuare tale organo occorre fare riferimento non solo alla legge statale (ad esempio, al D. Lgv. n. 29/93 ovvero n. 267/2000) ma anche alla legislazione regionale, ai regolamenti ed a norme di livello inferiore quali gli statuti degli enti locali. Può anche succedere che la “paternità” del procedimento non sia chiara, nel senso che più di una amministrazione abbia competenza o assuma di avere la competenza ad emettere l’atto finale. In tal caso, salvo che l’individuazione non discenda direttamente dalla legge statale e/o regionale, anche secondo la circolare del Ministro della Funzione Pubblica 13.11.1990, n.57342/7.463 occorre avere riguardo all’amministrazione che ha la competenza primaria o prevalente ed a tale fine è dirimente l’attribuzione della competenza ad assumere l’atto conclusivo del procedimento per definire l’interesse pubblico ritenuto dal legislatore prevalente. Questione fondamentale è anche l’individuazione delle amministrazioni e degli altri soggetti pubblici da invitare alla conferenza; atteso che in essa devono essere rappresentati e valutati tutti gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento secondo l’ordinamento, è essenziale che non vi siano omissioni in proposito. Poiché la conferenza di servizi sostituisce in toto gli atti che singolarmente le varie amministrazioni dovevano assumere prima dell’entrata in vigore della 241, alla conferenza devono essere formalmente invitate tutte le amministrazioni e tutti i soggetti pubblici che, in forza di legge, statale e regionale, nonché di regolamento hanno competenza ad emettere atti di intesa, autorizzazione, nulla osta, concessioni, concerti, permessi o atti di assenso comunque denominati. Non è pertanto in base ad un generico interesse a conoscere il tema oggetto del procedimento che un’amministrazione può richiedere di essere parte della conferenza, ma occorre essere titolari, in forza dell’ordinamento giuridico, di un potere-dovere ad emettere gli atti sopra indicati. Quindi, per fare un esempio, ove si debba realizzare un intervento su un immobile non soggetto a vincolo esplicito (cioè formalmente apposto) o implicito (per la semplice appartenenza ad una p.a. o altro soggetto indicato dalla legge) in forza delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali, non sono tenuti a partecipare alla conferenza gli organi statali e/o regionali a cui tale tutela è demandata. (4 Il termine precedente di 15 gg. è modificato dalla L. 15/2005, art. 8.) DECRETO LEGISLATIVO 152/06 ARTICOLO 271 4. I piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purche' ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria. Fino all'emanazione di tali piani e programmi, continuano ad applicarsi i valori limite di emissione e le prescrizioni contenuti nei piani adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, l'autorizzazione può stabilire valori limite di emissione più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dalla normativa di cui al comma 3 e dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria: a) in sede di rinnovo, sulla base delle migliori tecniche disponibili, anche tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi; DECRETO LEGISLATIVO 351/99 Art. 8. Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' alti dei valori limite 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali: a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza; b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valorelimite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza. 2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a). 3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione. 4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'articolo 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3. 6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione. 7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani. Art. 9. Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'articolo 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi. 2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata. GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA PALERMO - SABATO 29 AGOSTO 1998 - N. 42 Dichiarazione di interesse industriale e destinazione per lo sfruttamento del giacimento di minerale di calcare esistente nell'area sita nei comuni di Palermo e Torretta, contrada Pian dell'Aia - Tre Finaite DISPOSIZIONI E COMUNICATI PRESIDENZA Dichiarazione di interesse industriale e destinazione per lo sfruttamento del giacimento di minerale di calcare esistente nell'area sita nei comuni di Palermo e Torretta, contrada Pian dell'Aia - Tre Finaite. A decorrere dalla data del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 1340, gr. IV/118 del 24 marzo 1998 e per la durata di anni venti, l'area individuata in catasto al foglio n. 2, particelle nn. 12, 9, 5; foglio n. 3, particella n. 48 del comune di Torretta e foglio n. 13, particella n. 25 del comune di Palermo è dichiarata di interesse industriale e destinata allo sfruttamento del giacimento di minerale di calcare nella stessa esistente. Allo scadere del ventennio, cessata la destinazione a fini industriali, si intenderà ripristinata la destinazione a fini forestali della zona che verrà, pertanto, riconsegnata alla Regione siciliana, previa ricostituzione dell'impianto boschivo. La concessione di coltivazione del minerale calcareo verrà assentita dal competente Assessorato regionale dell'industria in conformità alle disposizioni di legge in vigore. (98.27.1396) La cava di Pian dell’Aia, impianto estrattivo di materiale calcareo a servizio della Italcementi di Isola delle Femmine è situata all’interno di un sito SIC “Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana” cod ITA 020023 di cui al D.M 3 aprile 2000 GUI n .95 del 22 aprile 2000, GURS n.57 del 15/10/00 e regolamentato dal DPR 357/97 e s.m.i n. 120/03. Il pSIC (proposto Sito di Importanza Comunitaria) già dalla data della sua individuazione è soggetto a tutela e a particolari procedure per eventuali opere/piani previsti al suo interno. L’art. 5 del citato Decreto prevede che se una opera è già soggetta a VIA, essa deve ricomprendere l’analisi delle possibili incidenze sul sito, così come indicato nell’allegato G del DPR 357/97 e smi. ARTICOLO 5 del DPR 357/97 e smi, prevede che tali studi vengano fatti anche per opere che insistono esternamente ai pSIC/ZPS, qualora vi sia la possibilità che essi abbiano effetti su di essi. ART. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Sono altresÍ da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. http//www.isolapulita.it